Art. 13.
(Alfabetizzazione e integrazione degli alunni e delle alunne migranti).

      1. Al fine di promuovere l'alfabetizzazione nella lingua italiana, lo Stato assicura a ciascuna scuola una dotazione aggiuntiva di docenti e mediatori o mediatrici culturali opportunamente formati; tale dotazione aggiuntiva è determinata in misura di almeno un docente o una docente ogni cinque alunni o alunne con necessità di prima alfabetizzazione e di almeno un o una docente ogni venticinque alunni o alunne di recente immigrazione, intendendosi per tali coloro che sono da meno di tre anni in Italia.
      2. Lo Stato assicura alle scuole i fondi e le risorse necessarie per garantire agli alunne e alle alunne migranti almeno un'ora alla settimana di insegnamento della lingua e della cultura madre, anche in rete con altri istituti, aperta alla partecipazione di tutti gli alunni e alunne, e per realizzare percorsi di accoglienza, orientamento e supporto a favore delle loro famiglie, al fine di renderle pienamente partecipi dell'esperienza formativa dei propri figli e favorirne la partecipazione alla vita sociale.